Articolo 537 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 536Articolo 538
Versione
3 giugno 1994
Art. 537. Effetti delle sanzioni 1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.
2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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