Articolo 199 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 198Articolo 201
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Art. 199. Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323 .
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado.
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi.
(16) (42) ((42a)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
- La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...].
Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'".
- Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
- Il regolamento di cui all' art. 8, comma 2 della L. 10 dicembre 1997, n. 425 e' stato emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 , pubblicato in G.U. 09/09/1998, n. 210. --------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l' art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Entrata in vigore il 3 aprile 2007
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