Art. 560. Adempimenti degli immessi in ruolo 1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalita' dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n. 444 .
2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
((96))
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
((96))
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.