Articolo 676 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 671Articolo 673
Versione
3 giugno 1994
Art. 676. Norma di abrogazione 1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.

VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
RUSSO JERVOLINO
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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