Articolo 467 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 466Articolo 465
Versione
3 giugno 1994
Art. 467. Trasferimenti d'ufficio 1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza del personale nella scuola o nella sede.
2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove piu' siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianita' di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463.
3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all'articolo 463 e' previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella sede.
4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.
5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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