Articolo 267 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 264Articolo 268
Versione
3 giugno 1994
Art. 267. Cumulo di impieghi 1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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