Articolo 498 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 501Articolo 502
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3 giugno 1994
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11 agosto 2023
Art. 498. D e s t i t u z i o n e

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, e' inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorita'.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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