Articolo 112 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 111Articolo 113
Versione
3 giugno 1994
Art. 112. Adempimento dell'obbligo scolastico 1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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