Articolo 336 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 335Articolo 337
Versione
3 giugno 1994
>
Versione
5 febbraio 2006
Art. 336. Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea 1. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l' apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell' Unione Europea. ((40))

---------------


AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente