Articolo 109 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 108Articolo 110
Versione
3 giugno 1994
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Versione
3 marzo 2004
Art. 109. Istruzione obbligatoria 1. In attuazione dell' articolo 34 della Costituzione , l'istruzione inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) . ((39)) 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) . ((39))

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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo commi 2 e 3 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Entrata in vigore il 3 marzo 2004
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