Articolo 43 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 42Articolo 44
Versione
3 giugno 1994
Art. 43. Pubblicita' degli atti 1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 .
Nota all' art. 43:
- La legge n. 241/1990 reca: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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