Articolo 398 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 397Articolo 399
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3 giugno 1994
Art. 398. Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte 1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresi', provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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