Articolo 121 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 120Articolo 122
Versione
3 giugno 1994
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Versione
1 settembre 2000
Art. 121. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Entrata in vigore il 1 settembre 2000
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