Articolo 471 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 470Articolo 469
Versione
3 giugno 1994
Art. 471. Passaggi di cattedra e di presidenza 1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo e' stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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