Articolo 497 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 496Articolo 498
Versione
3 giugno 1994
Art. 497. Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non puo' ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo' altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e' detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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