Articolo 443 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 442Articolo 442
Versione
3 giugno 1994
>
Versione
1 gennaio 1998
Art. 443. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente