Articolo 486 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 485Articolo 487
Versione
3 giugno 1994
Art. 486. Personale direttivo 1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della meta', soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente