Articolo 481 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 480Articolo 482
Versione
3 giugno 1994
Art. 481. S o s t e g n o 1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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