Articolo 9 del Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
Articolo 7 bisArticolo 10
Versione
6 ottobre 1993
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Versione
5 dicembre 1993
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Versione
19 febbraio 1994
Art. 9.
(Nuovi contributi in materia edilizia).
(( 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti 2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 .
3. Il CER definisce modalita' e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei locatari.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1994
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