Art. 1. Disposizioni previdenziali in agricoltura 1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , e successive modificazioni, ((e')) presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. ((Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale".))
"7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , e successive modificazioni, ((e')) presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. ((Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale".))