Articolo 78 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
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17 luglio 2006
Art. 78.
(( (Conto corrente, mandato, commissione). )) ((I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario e' trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attivita' compiuta dopo il fallimento.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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