Articolo 208 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 182 terArticolo 182 quinquies
Versione
21 aprile 1942
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Versione
19 dicembre 2012
Art. 208.
(Domande dei creditori e dei terzi).

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni ((,comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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