Articolo 136 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 115Articolo 116
Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 luglio 2006
Art. 136.
(Esecuzione del concordato).

Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite ((nel decreto)) di omologazione.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
((Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato.))
Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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