Articolo 97 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 96Articolo 110
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21 aprile 1942
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17 luglio 2006
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19 dicembre 2012
Art. 97.
(( (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). )) ((Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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