Articolo 46 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 49Articolo 51
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21 aprile 1942
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17 luglio 2006
Art. 46.
(Beni non compresi nel fallimento).

Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
((3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;))
4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
((I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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