Articolo 44 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 47Articolo 49
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
17 luglio 2006
Art. 44.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
((Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente