Articolo 51 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 luglio 2006
Art. 51.
(( (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). )) ((Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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