Articolo 212 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
Art. 212.
(Ripartizione dell'attivo).

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.
Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.
Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art.
113.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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