Articolo 42 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 41Articolo 47
Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 luglio 2006
Art. 42.
(Beni del fallito).

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
((Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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