Articolo 18 del Decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515
Articolo 17Articolo 19
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3 febbraio 1996
Art. 18. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Entrata in vigore il 3 febbraio 1996
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