Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
Commentari • 259
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1009 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 14/01/2022, (ud. 08/06/2021, dep. 14/01/2022), n.1009 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SORRENTINO Federico – Presidente – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 14726/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. – Ricorrente – Contro P.M.; – intimato – Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della …
Leggi di più… - 2. Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficialehttps://www.brocardi.it/
Il decreto ingiuntivo non opposto, al pari di una sentenza di primo grado non appellata, passa in giudicato e diviene a tutti gli effetti un titolo esecutivo definitivo ed incontestabile relativamente a tutti i fatti dedotti e deducibili nel ricorso per decreto ingiuntivo medesimo. In linea generale, il codice di procedura civile prevede la possibilità per qualunque creditore munito di titolo esecutivo, di procedere ad espropriazione nei confronti del proprio debitore. La procedura esecutiva prevede, in primis, la notifica del precetto quale atto di parte volto ad intimare al debitore il pagamento dell'importo dovuto, a cui si aggiunge l'art. 479 del c.p.c., il quale precisa che, se la …
Leggi di più… - 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per la Campania l'avvocato Angela P. ha chiesto l'ottemperanza del Ministero della giustizia al decreto di liquidazione del proprio compenso per patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 5 luglio 2017. Ha esposto di aver depositato la relativa istanza di pagamento sulla piattaforma SIAMM (sistema informativo per le liquidazioni delle spese di giustizia) del Ministero della giustizia e di avere atteso invano il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. 1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia chiedendo …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 18591 del 02https://www.laleggepertutti.it/
- 5. TAR Abruzzo, sentenza 23 dicembre 2025, n. 590https://www.eius.it/articoli/
FATTO Il signor R. Paolo, odierno ricorrente, ha convenuto in giudizio l'INPS per una vicenda relativa all'imposizione di trattenute dalla stessa applicate alla sua pensione e, all'esito del relativo giudizio di appello, è stata emessa la sentenza n. 554/2024 del 19 dicembre 2024, di cui in epigrafe, con cui la Corte di appello de L'Aquila ha disposto la condanna dell'INPS alla restituzione delle trattenute operate sui ratei pensionistici del signor R. Il signor R. ha notificato la sopra menzionata sentenza all'INPS, nella persona degli avvocati difensori costituiti nel giudizio di appello, in data 21 dicembre 2024 ma l'INPS non ha provveduto alla disposta restituzione delle somme. Preso …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862Provvedimento: 3 5 6 SENTENZA sul ricorso 22455-2019 proposto da: RO AE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO AULETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI e SC MU; - ricorrente - Pagina 1 Civile Sent. Sez. U Num. 29862 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 12/10/2022 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
- limiti e condizioni·
- criteri·
- danno da evasione fiscale·
- ammissibilità·
- vittima di fatto illecito·
- reato commesso dal contribuente·
- presupposti·
- conseguenze·
- configurabilità·
- fondamento·
- condizioni·
- ammissibilità e accoglimento·
- “translatio” al giudice civile ex art. 622 c.p.c·
- interpretazione di norme processuali·
- concessione
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2019, n. 20404Provvedimento: E D'APPELLO di FIRENZE (r.g. n. 989/2015), depositato il 21/04/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati Ferdinando Emilio Abbate, Giovambattista Ferriolo ed Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello Stato. Fatti di causa DI Fulvio, con ricorso presentato in data 11.5.2015, chiese alla Corte di appello di Firenze la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'equo indennizzo per irragionevole durata di un procedimento iniziato ai sensi della legge …Leggi di più...
- art. 2 legge n. 89/2001·
- Stato debitore·
- condotta abusiva creditore·
- termine decadenziale semestrale·
- art. 374 c.p.c.·
- unitarietà fase cognizione e esecuzione·
- giurisprudenza Corte EDU·
- art. 6 CEDU·
- equo indennizzo·
- irragionevole durata del processo
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19887Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20020-2016 proposto da: ON PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVAM BATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso il decreto n. 318/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato 1'8/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI; …Leggi di più...
- equa riparazione·
- decadenza azione IN·
- unitarietà fase cognizione e esecuzione·
- giurisprudenza Corte EDU·
- esecuzione forzata contro Stato·
- art. 4 legge n. 89/2001·
- art. 6 CEDU·
- irragionevole durata del processo·
- giudizio IN
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19883Provvedimento: E 19 88 3-19 T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUA - Primo Presidente f.f. - RIPARAZIONE VINCENZO DI CERBO ON NA - Presidente Sezione - Ud. 18/06/2019 - FRANCESCO ON GENOVESE Consigliere - PU ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - R.G.N. 10642/2016 Ron19883 LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - Rep. FABRIZIA GARRI - Consigliere - - Consigliere -ALBERTO GIUSTI Consigliere - ALDO CARRATO - Rel. Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10642-2016 proposto da: NI AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, …Leggi di più...
- equa riparazione per durata irragionevole·
- esclusione·
- giudizio di ottemperanza promosso all'esito della condanna dello stato a pagare l'indennizzo·
- decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex cd. legge pinto·
- rapporto tra fase di cognizione e fase esecutiva intrapresa verso lo stato·
- quantificazione indennizzo·
- debitore·
- riconoscimento·
- considerazione unitaria·
- irrilevanza·
- tempo intercorso tra definitività della fase di cognizione e inizio della fase esecutiva·
- individuazione del "dies a quo"·
- equiparabilità al processo esecutivo·
- inizio fase esecutiva nei confronti dello stato·
- termine ex art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19885Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17267-2016 proposto da: ER LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LO EMILIO 7, presso lo STUDIO LEGALE PERIFANO - DI GIACOMO E PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato ESTER PERIFANO; - ricorrente - contro ; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso il decreto n. 179/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA(r.g. 189/2015), depositato il 20/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI; udito il …Leggi di più...
- esecuzione forzata·
- equa riparazione·
- ragionevole durata del processo·
- giudizio di ottemperanza·
- decadenza azione PI·
- giurisprudenza Corte EDU·
- unitarietà fase cognizione-esecuzione·
- art. 4 legge n. 89/2001·
- art. 6 CEDU·
- debitore Stato
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia tributaria
- Articolo 1Art. 1. Disposizioni in materia di imposte sui redditi 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo)) , dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ", ((nonche' quelle)) per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ";
b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bi s, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 , le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.";
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione" sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
3) il comma 4 e' abrogato;
d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche ((e le imprese sub-concessionarie di queste)) sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.";
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
((1-bis. All' articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , le parole "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente".
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis)) 2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.
3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 , in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione ((pagati)) a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 ((per effettuare interventi di cui alle lettere a) )) b), c) e d) dell' articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 , recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
((5. La disposizione contenuta nell' articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotta dall' articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , devono intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993 )) 6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: "commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro ammontare".
7. All' articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".
8. All' articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , le parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti del comma 9". - Articolo 1 bisArt. 1-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 16/04/2025, N. 89))