Articolo 2 del Regolamento del Regio decreto 10 marzo 1910, n. 149
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1 luglio 1910

Art. 2.

Tutti i depositi di denaro, che secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato del servizio dei depositi giudiziari.

I depositi in titoli del debito pubblico ed in buoni del tesoro a lunga scadenza debbono essere fatti esclusivamente nella Cassa dei depositi e prestiti, colle norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802 .

Solamente i depositi per concorrere agli incanti possono farsi anche nelle cancellerie.
Entrata in vigore il 1 luglio 1910
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