Articolo 16 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 15Articolo 17
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11 febbraio 2003
Art. 16

Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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