Articolo 14 - Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
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27 aprile 1990
Art. 14
(Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario) Art. 5, c. 2, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L.n. 12/1988
1. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario, all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

Idem, c. 2 bis
2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203 .

Idem, c. 3
3. I contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 sono prorogati di sedici anni ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 , a far data dalla ultimazione dei lavori.

Idem, c. 4
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro la data del 20 gennaio 1988 abbia comunicato al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto.

Art. 7, c. 1, D.L. n. 19/84 , conv. con mod. L.n. 80/1984
5. Il contributo previsto dagli articoli 10, 11 e 13, commi 1 e 2 del presente testo unico e' altresi' assegnato:
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unita' danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che, alla data di sisma, occupava l'unita' immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;
b) all'erede del proprietario dell'unita' immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonche' l'acquisto, in qualita' di erede, della proprieta' dell'unita' immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unita' immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente testo unico a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.

Idem, c. 2
6. Nei casi sopraindicati, il contributo e' assegnato sempre che non sia stato gia' erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.

Idem, c. 3
7. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato a norma del precedente comma 5 al discendente, non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario.

Art. 12, c. 1, L.n. 219/1981
8. Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi per la ricostruzione e la riparazione vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data dei sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

Idem, c. 2; Art. 1 sexies, D.L. n. 333/81 , conv. con mod. L.n.
456/1981
9. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del sisma possono ottenere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', sempre che i proprietari non abbiano fatto domanda entro il 31 marzo 1984 e i titolari dei predetti diritti reali di godimento abbiano presentato le domande entro i successivi 90 giorni.

Art. 7, c. 3 D.L. n. 19/1984 , conv. con mod. L.n. 80/1984
10. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato al professore a norma del precedente comma non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario.
Entrata in vigore il 27 aprile 1990
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