Articolo 30 del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54
Articolo 29Articolo 31
Versione
12 maggio 2011
Art. 30. Controlli 1. L'autorita' di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.
2. L'autorita' di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.
3. L'autorita' di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L'autorita' di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
5. L'autorita' di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione.
Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
6. L'autorita' di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformita', ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere.
8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Note all'art. 30:
Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 12 maggio 2011
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