Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
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19 gennaio 1957
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5 maggio 1957
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16 dicembre 2010
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Giurisprudenza • 66
- 1. Trib. Caltanissetta, sentenza 13/06/2025, n. 302Provvedimento: […] L'art. 1 della legge 1533/1956 stabilisce che “L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani. Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglioLeggi di più...
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- art. 24 D.Lgs. n. 46/1999·
- onere della prova·
- art. 127-ter c.p.c.
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/1989, n. 3198Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 3. Trib. Trani, sentenza 07/03/2022, n. 124Provvedimento: […] In base alla sentenza de qua non deve, pertanto, ritenersi di ostacolo all'applicazione del beneficio contributivo nei riguardi delle societa' artigiane il fatto che non siano iscritti nei suindicati elenchi i soci che, per espressa previsione di legge, erano esclusi dall'assicurazione obbligatoria di cui innanzi, cioe' i c.d. "soci di capitale" (i quali non prestano lavoro professionale, anche manuale, nell'impresa) ed i soci che, a norma dell'art. 1 ultimo comma della legge n. 1533 del 1956, avevano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria "per qualsiasi altro titolo" ed avevano optato per la forma di assistenza di cui gia' godevano.Leggi di più...
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- art. 1, comma 203, legge n. 662/1996·
- sentenza Sezioni Unite n. 3198/1989·
- riduzione contributiva AF·
- circolare INPS n. 197/2000
- 4. Trib. Viterbo, sentenza 05/02/2025, n. 91Provvedimento: […] Non è, pertanto, di ostacolo all'applicazione del beneficio contributivo nei riguardi delle società artigiane il fatto che non siano iscritti nei suindicati elenchi i soci che, per espressa previsione di legge, erano esclusi dall'Assicurazione obbli- gatoria di cui innanzi, cioè i cosiddetti "soci di capitale" (i quali non prestano lavoro professionale, anche manuale, nell'impresa) ed i soci che, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 1533 del 1956, avevano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria "per qualsiasi altro titolo" ed avevano optato per la Forma di assistenza di cui già godevano". […]Leggi di più...
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- 5. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2022, n. 2506Provvedimento: […] Non è, pertanto, di ostacolo all'applicazione del beneficio contributivo nei riguardi delle società artigiane il fatto che non siano iscritti nei suindicati elenchi i soci che, per espressa previsione di legge, erano esclusi dall'assicurazione obbligatoria di cui innanzi, cioè i c.d. "soci di capitale" (i quali non prestano lavoro professionale, anche manuale, nell'impresa) ed i soci che, a norma dell'art.Leggi di più...
- art. 618 bis c.p.c.·
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- art. 617 c.p.c.·
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