Articolo 16 - Convenzione della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
Articolo 15Articolo 17
Versione
29 aprile 1994
Articolo 16
Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore e' stato trasferito o e' trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.
Entrata in vigore il 29 aprile 1994
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