Articolo 128 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 127Articolo 129
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9 febbraio 1957
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Versione
2 agosto 2007
Art. 128. (Effetti della decadenza)

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non puo' concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato. ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (72) La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 329 (in G.U. 01/08/2007, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravita' del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato".
Entrata in vigore il 2 agosto 2007
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