Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 10Articolo 12
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
18 luglio 2001
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 2001, N. 253))
Entrata in vigore il 18 luglio 2001
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