Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 13Articolo 15
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
21 aprile 1983
Art. 14. (Orario di servizio)

L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato e' tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi. ((46)) ---------------- AGGIORNAMENTO (46) La L. 29 marzo 1983, n. 93 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "L' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali".
Entrata in vigore il 21 aprile 1983
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