Articolo 138 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 137Articolo 139
Versione
9 febbraio 1957
Art. 138. (Composizione)

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, distinto in due sezioni, e' presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato e si compone di membri ordinari e di membri straordinari.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente