Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 82Articolo 84
Versione
9 febbraio 1957
Art. 83. (Effetti della sospensione dalla qualifica)

L'impiegato al quale e' inflitta la sospensione non puo' essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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