Articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 61Articolo 63
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
9 ottobre 2010
Art. 62. (Partecipazione all'amministrazione di enti e societa')

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'impiegato puo' partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in societa' o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
((Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.)) (81))
------------ AGGIORNAMENTO (81)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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