Articolo 121 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 120Articolo 122
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9 febbraio 1957
Art. 121. (Riapertura del procedimento)

Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
La riapertura del procedimento e' disposta dal ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 104 e seguenti.
Il ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato sentito il Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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