Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 71Articolo 73
Versione
9 febbraio 1957
Art. 72. (Presupposti)

L'impiegato e' collocato in disponibilita', per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra amministrazione statale.
Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilita', il Consiglio di amministrazione designa, in relazione alle varie qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.
Se il collocamento in disponibilita' e' deliberato nei confronti di un impiegato che si trovi in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilita'.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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