Articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 92Articolo 94
Versione
9 febbraio 1957
Art. 93. (Esclusione dagli esami e dagli scrutini)

L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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