Articolo 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 106Articolo 108
Versione
9 febbraio 1957
Art. 107. (Procedimento)

Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione piu' grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli articoli 80 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato.
Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie della carriera cui l'impiegato appartiene ed il funzionario istruttore sia di carriera diversa, il capo del personale puo' designare un funzionario della stessa carriera dell'impiegato sottoposto al procedimento ma di qualifica o di anzianita' superiore perche', in qualita' di consulente tecnico, collabori nello svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
La nomina a funzionario istruttore od a consulente non puo' essere affidata agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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