Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 febbraio 1957
Art. 6. (Svolgimento delle prove)

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.
Del diario delle prove e' dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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