Art. 139. (((Nomina dei membri ordinari)
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sono membri ordinari:
a) il Ragioniere generale dello Stato;
b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;
c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi;
d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale;
e) due professori ordinari di Universita' designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale.
Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera' d'ufficio.
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c))
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sono membri ordinari:
a) il Ragioniere generale dello Stato;
b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;
c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi;
d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale;
e) due professori ordinari di Universita' designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale.
Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera' d'ufficio.
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c))