Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 63Articolo 65
Versione
9 febbraio 1957
Art. 64. (Denuncia dei casi d'incompatibilita')

Il capo del servizio e' tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilita' dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente